A partire dal 1 gennaio 2021 la fattura elettronica cambia, subirà delle modifiche al tracciato (Agenzia delle entrate prot. 166579 del 20 aprile 2020), in particolare, ci saranno nuovi codici per la Natura dell’operazione (l’IVA utilizzata) e per il Tipo di documento (Fattura, Nota di credito, Parcella, Autofattura, ecc..).
In poche parole, dovremo fornire informazioni più dettagliate quando emettiamo la fattura elettronica.
Con questi nuovi dati, l’Amministrazione finanziaria sarà in grado di predisporre una bozza di dichiarazione IVA precompilata.
Vediamo le principali novità:
La Natura dell’operazione è usata nel tracciato per indicare le operazioni non imponibili o fatte in inversione contabile. In pratica, quando l’aliquota IVA è pari a zero.
Nella tabella seguente, troverai come alcuni codici si sono sdoppiati per dettagliare meglio l’operazione:
PRIMA | DOPO |
---|---|
N1 – operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972 | N1 – operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972 |
N2 – operazioni non soggette ad IVA | N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del D.P.R. n. 633/1972 N2.2 non soggette – altri casi |
N3 – operazioni non imponibili IVA | N3.1 non imponibili – esportazioni N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
N4 – operazioni esenti da IVA | N4 – operazioni esenti da IVA |
N5 – operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura | N5 – operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura |
N6 – operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) | N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico N6.9 inversione contabile – altri casi |
N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972) | N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972) |
Il Tipo di documento viene usato nel tracciato per identificare il documento utilizzato (es. Fattura, Nota di credito, Parcella, Autofattura, ecc..).
Nella tabella seguente, troverai come alcuni codici si sono sdoppiati per dettagliare meglio il documento utilizzato:
PRIMA | DOPO |
---|---|
TD01 Fattura | TD01 Fattura TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo Periodo, lett. b) |
TD02 Acconto/Anticipo su fattura | TD02 Acconto/Anticipo su fattura |
TD03 Acconto/Anticipo su parcella | TD03 Acconto/Anticipo su parcella |
TD04 Nota di Credito | TD04 Nota di Credito |
TD05 Nota di Debito | TD05 Nota di Debito |
TD06 Parcella | TD06 Parcella |
TD20 Autofattura | TD16 Integrazione fattura reverse charge interno TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972 TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8, D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46, c. 5, D.L. n. 331/1993) TD21 Autofattura per splafonamento TD22 Estrazione beni da Deposito IVA TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. n. 633/1972) TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
Se stai già utilizzando Gestione CRI per il tuo Comitato di Croce Rossa, non devi fare nulla. Provvederemo noi a renderlo conforme alle modifiche. Quello che devi fare è tenere d’occhio la tua e-mail per essere sempre aggiornato sulle novità.
Se ancora non lo utilizzi e vuoi saperne di più, richiedi un contatto. Un nostro consulente ti darà tutte le informazioni.
Con il Decreto Rilancio “DL 19 maggio 2020 n. 34”, il Governo ha previsto diverse novità tra cui l’azzeramento immediato dell’IVA fino al 31/12/2020 sui beni necessari al contenimento e la gestione dell’emergenza COVID-19.
Tra i beni troviamo:
Rimane il diritto alla detrazione dell’imposta pagata su acquisti/importazioni di tali beni effettuati fino al 19/05/2020.
Adesso vediamo come ti devi comportare quando emettiamo e/o riceviamo una fattura.
Nel caso in cui devi emettere una fattura elettronica per tali beni, sarebbe opportuno che contenesse, nonostante il silenzio della norma al riguardo, la dicitura “Esente Iva art. 124 del dl n. 34/2020”.
Nel caso in cui ricevi una fattura elettronica con la dicitura indicazione “Esente Iva art. 124 del dl n. 34/2020” o simile, durante la conversione automatica in prima nota, dovrai selezionare il codice IVA appropriato.
Per entrambe le situazioni, abbiamo inserito in Gestione CRI il codice IVA “Esente articolo 124 del DL 19.5.2020 n. 34”.
Ricordati che, cessato il periodo di esenzione dell’ IVA previsto dal Decreto Rilancio, quindi dal 1° gennaio 2021, l’imposta applicabile su questi beni tornerà al 5%.
In questi ultimi mesi i Comitati di Croce Rossa hanno investito parecchio per affrontare l’emergenza del Corona Virus e, anche grazie a tutti i Volontari, ne stiamo uscendo a testa alta, consapevoli di aver dato il massimo.
Per continuare a dare un servizio esemplare alla Comunità occorre trovare nuovi metodi per recuperare nuove risorse economiche.
Come ogni anno è arrivato il momento di pagare le tasse, possiamo sfruttare questo momento per chiedere un aiuto alla nostra Comunità, un aiuto che a loro non costa nulla ma per il tuo Comitato può vale parecchio.
Adesso ti spiego come!
Nella dichiarazione dei redditi c’è la sezione per donare il 5×1000 agli enti che svolgono attività socialmente rilevanti (es. associazioni di volontariato, ecc..).
Se anche tu ti trovi in questa categoria e hai presentato la domanda di iscrizione all’elenco per il 5 per mille, puoi chiedere ai tuoi soci e clienti di dare la preferenza alla tua associazione.
La legge di bilancio 2020 prevede diverse novità, ma una norma in particolare impatta sulle Spese sanitarie.
Ho presente che l’argomento è tra quelli noiosi ma ti consiglio di leggerlo (l’ho reso semplice 😉 ), tocca praticamente tutti.
Inoltre, questa informazione da al tuo Comitato la possibilità di aiutare ulteriormente la Comunità.
Procediamo per passi.
Uno dei paragrafi della legge di bilancio 2020 recita:
<<Dal 1 gennaio 2020, per poter fruire delle detrazioni Irpef del 19% degli oneri fiscalmente rilevanti (ovvero quelli indicati dall’articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi) dovranno utilizzare sistemi di pagamento tracciabili. Tale disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle spese effettuate per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale.>>
Qua sorgono i dubbi, vediamo di chiarirli.
I pagamenti tracciabili sono: i bonifici bancari o postali, gli assegni, i bancomat e le carte prepagate o di credito.
Tra queste spese troviamo:
Le prestazioni con l’obbligo sono tutte quelle non fatte con il Servizio Sanitario Nazionale o strutture accreditate, tra cui:
Una delle voci è: spese per trasporto in ambulanza del disabile.
Ne consegue che: il tuo trasportato, nella prossima dichiarazione dei redditi, potrà mettere in detrazione le spese per il trasporto in ambulanza, solo se queste sono state pagate con sistemi di pagamento tracciabile.
Se il contribuente vuole portare in detrazione del 19% le prestazioni con l’obbligo di pagamento tracciabile, dovrà:
Per dare un contributo migliore alla Comunità, è importante istruire i vostri autisti in modo che, quando il trasportato gli chiede “ho bisogno della fattura per scaricare”, lo informi di queste novità dandogli la possibilità di non perdere la detrazione.
La salute dei tuoi Volontari è fondamentale. Grazie a loro riesci a portare a termine le attività promosse dal Comitato.
La Croce Rossa da sempre promuove la cultura della sicurezza della salute e della prevenzione degli infortuni in tutti i luoghi di intervento dei suoi Volontari.
La tutela della salute dei Volontari, oltre a essere alla base dell’etica delle attività della CRI è anche un obbligo normativo.
L’argomento non è semplicissimo ma farò il possibile per renderlo il meno complicato 😉
Nei primi mesi dell’anno occorre controllare quali visite i Volontari devono fare in funzione delle attività che hanno svolto nell’anno appena concluso.
Secondo quanto previsto dal REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI VOLONTARI, ciascun Socio, in funzione delle attività svolte, ha diritto all’accertamento periodico sanitario a cura e a carico del Comitato.
L’accertamento periodo si divide in:
Se pensi che questi sono argomenti solo per i dipendenti, ti ricordo che il decreto legislativo n. 81/08, equipara i Volontari al lavoratore esclusivamente nell’ambito delle attività elencate dall’articolo 4 del Decreto del 13 aprile 2011.
Nei paragrafi seguenti, ti spiego quando è necessario utilizzare il controllo e quando la sorveglianza.
Il Controllo sanitario è semplice, si articola in visita medica e vaccinazioni e deve essere effettuato:
Rimane inteso che la cadenza dipende molto delle condizioni di salute del Volontario.
L’esito del Controllo sanitario riconosce la capacità generale del Socio allo svolgimento delle attività di volontariato.
La Sorveglianza sanitaria è più articolata, il Medico competente può richiedere, a sua discrezione, esami ematochimici, esami delle urine, spirometria, esame audio, visita oculistica, colloquio psicologico, ecc..
La Sorveglianza sanitaria viene impiegata se il Volontario, durante la propria attività ha:
operato per più di 535 ore EFFETTIVE in attività operative o 65 giorni di volontariato annui
oppure
è esposto a fattori di rischio quali:
Le attività del Volontario non devono assolutamente comportare l’esposizione a fattori di rischio quali agenti cancerogeni e mutageni, esposizione all’amianto nonché ad atmosfere esplosive. Qualsiasi esposizione, anche accidentale a queste sostanze, deve essere immediatamente seguita da Sorveglianza sanitaria.
L’esito della Sorveglianza sanitaria dipende dal motivo per la quale è stata richiesta. Il Medico, fermo restando la capacità generica del Volontario, può dare un giudizio di idoneità, idoneità parziale, fino alla non idoneità permanente.
Per tenere a mente le principali differenze, ti ho preparato un’immagine che le riassume => SCARICA IMMAGINE
Per aiutarti nel tenere sotto controllo la salute dei tuoi Volontari, Gestione CRI ti aiuta ricordandoti, sulla base dell’età e delle ore EFFETTIVE di attività operativa, quando e quale tipo di visita devono fare. Inoltre potrai gestire anche le visite effettuate e quelle programmate per ognuno di loro.
Se ti interessa approfondire l’argomento o semplicemente sei curioso di provare questa funzionalità, nella guida trovi le istruzioni per utilizzarla al meglio (voce Gestione CRI – Prisma dal menù Strumenti >> Scarica guida paragrafo Sorveglianza sanitaria).
Con la prima versione di AmicoCRI avevamo contribuito con un sostanziale cambiamento nella gestione dei turni di Croce Rossa.
Con questa nuova versione facciamo un ulteriore balzo in avanti!
Abbiamo smontato pezzo pezzo l’app per poi ricostruirla adattandola, come un abito di fine sartoria, alle esigenze dei Comitati di Croce Rossa.
È stato un lavoraccio, ma guardandola adesso ti posso dire che ne è valsa proprio la pena!
Adesso puoi utilizzarla sia su dispositivi Android che Apple.
Quando un volontario si aggiunge o si rimuove da un turno, il responsabile viene subito avvisato con una notifica sul suo proprio smartphone.
Anche il responsabile dei turni può operare direttamente con AmicoCRI; può aggiungere o rimuovere servizi; può inserire o togliere i soci dai turni che a loro volta saranno avvisati con una notifica sul proprio smartphone.
Inoltre, il Comitato può inviare comunicazioni a tutti i suoi soci direttamente su AmicoCRI.
Ha già aggiornato l’app? NO! collegati allo store per farlo:
Utilizza la nuova app per qualche giorno e poi scrivici una recensione sullo store. Così capiremo se il lavoro fatto è stato utile.
Qualsiasi considerazione costruttiva sarà utilizzata per migliorare.
Siamo a inizio anno ed ecco subito la prima insidia, come gestire le fatture a cavallo dell’anno?
In questi giorni stiamo ricevendo ancora le ultime fatture datate 2019.
Sai come trattarle?
Di seguito ti spiego come fare:
Dall’avvio della fatturazione elettronica, dobbiamo fare i conti con l’art. 1 del dpr 100/1998 che di fatto vieta di detrarre l’Iva degli acquisti fatti nell’ultimo mese / trimestre dell’anno se la fattura e ricevuta nell’anno successivo.
Nell’art. 1 del dpr 100 del 1998 (dopo la modifica apportata dall’art. 14 del dl 119/20189), troviamo:
Questo è un pezzetto della norma, come al solito e molto molto complessa e articolata. Se vuoi puoi saltarlo, dopo il paragrafo, trovi la mia traduzione 😉
«Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del dpr. n. 633/1972. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente»
In pratica troviamo 3 casistiche che governano la modalità di liquidazione dell’Iva per le operazioni nel corso d’anno e per quelle a cavallo d’anno.
Per le operazioni effettuate nel corso dell’anno, l’Iva a credito può essere inserita nella liquidazione del mese / trimestre di competenza se la fattura è stata ricevuta entro il 15 del mese / trimestre successivo e l’annotazione sul registro è fatta nello stesso anno.
es.
Data fattura: 28.12.2019
Data ricezione SDI: 29.12.2019
Annotazione registro Iva acquisti: 30.12.2019
In questo caso, devi inserire il documento nella liquidazione del mese di dicembre 2019.
Per le operazioni effettuate a dicembre con le fatture ricevute in dicembre e l’annotazione sul registro viene fatta a gennaio, l’Iva va annotata “separatamente” nel registro acquisti, procedendo alla detrazione solo nel Mod. Iva senza rientrare in una liquidazione Iva.
es.
Data fattura: 30.12.2019
Data ricezione SDI: 31.12.2019
Annotazione registro Iva acquisti: 08.01.2020
In questo caso, il documento non rientra in nessuna liquidazione Iva, lo devi annotare “separatamente” nel registro acquisti, e la detrazione dovrai farla solo con il Mod. Iva 2020 (per l’anno 2019).
Per le operazioni effettuate a dicembre con le fatture ricevute entro i primi 15 giorni di gennaio, l’Iva a credito deve essere inserita nella liquidazione di gennaio.
es.
Data fattura: 31.12.2019
Data ricezione SDI: 07.01.2020
Annotazione registro Iva acquisti: 08.01.2020
In questo caso, devi inserire il documento nella liquidazione del mese di gennaio 2020.
RIPETO!
Se ricevi entro il 15 gennaio delle fatture a cavallo dell’anno datate dicembre, queste le devi inserire nella liquidazione di gennaio.
In merito alla data di ricezione della fattura, l’Agenzia delle entrate con la FAQ n. 129 del 10.07.2019 ha precisato che:
Per vedere come farlo con Gestione CRI ti invito a consultare la Guida in linea (voce Gestione CRI – Prisma dal menù Strumenti >> Scarica guida paragrafo Fatture a cavallo d’anno).
Ciao,
hai notato come l’atmosfera è cambiata?
Ovunque ti giri ci sono richiami al periodo Natalizio, dalle vetrine addobbate alle pubblicità che si vedono in TV.
Persino le suonerie dei telefoni ricordano il Natale!
E tu sei pronto per la gara “Compra tutti i regali”?
Se sei come me, ci troveremo il 23 e 24 dicembre a correre come pazzi per negozi, o tra le pagine di Amazon, per acquistare gli ultimi regali.
Anche quello per il prozio di terzo grado che arriva dal Venezuela per passare con te il Natale 😮
Quando si parla di Natale, alla fine esistono solo due categorie: gli ETERNI BAMBINI che aspettano questi giorni per festeggiare con le persone più care
o i GRINCH che vivono in una grotta in cima al Monte Crumpit, situato sopra il paese di Chistaqua.
Indipendentemente dalla categoria a cui appartieni, sono sicuro che toccherà anche a te fare gli auguri ad amici e parenti.
A malincuore, ti comunico che il nostro supporto tecnico non è ancora attrezzato per questo :-))
Ma posso darti qualche suggerimento per aiutarti in questa missione.
Imposta un’immagine in tema su Timbro, così che le persone che passano dalla tua sede siano confortate da immagini che evocano il periodo natalizio.
Ho trovato alcune immagini che potrai utilizzare. Scaricale, personalizzale con i tuoi auguri e pubblicale su Timbro.
Per cambiare lo sfondo di Timbro ti invito a consultare la Guida in linea (voce Timbro dal menù Strumenti >> Scarica guida paragrafo Immagini di sfondo del timbratore)
Pensa a una frase per augurare Buone Feste e inviala con Gestione CRI a tutti i tuoi volontari. La riceveranno direttamente su AmicoCRI.
Eccone alcune da cui puoi prendere spunto:
Per inviare una comunicazione ti invito a consultare la Guida in linea (voce Gestione CRI – Prisma dal menù Strumenti >> Scarica guida paragrafo Comunicazioni)
In queste settimane, molte Aziende che lavorano con il Servizio Sanitario Nazionale, si sono viste chiedere in che modo ricevere gli ordini, via PEC o via PEPPOL.
A partire dal 1° ottobre 2019, tutti gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale dovranno obbligatoriamente inviare gli ordini di acquisto mediante il Nodo Smistamento Ordini o semplicemente NSO.
L’ NSO è una piattaforma molto simile al SdI (quello che si occupa della fatturazione elettronica PA e B2B).
Ha il compito di gestire e convalidare gli ordini d’acquisto della Sanità Pubblica.
Semplificando di molto il processo, l’Ente invia l’ordine all’ NSO che a sua volta lo valida e lo inoltra al fornitore in formato UBL XML (formato simile alla Fattura PA).
Al suo interno troveremo l’identificativo dell’ordine (tripletta) ed una serie di dati tra cui quantità, prezzo e tempistiche dei prodotti e servizi acquistati.
Inoltre, dall’entrata in vigore dell’obbligo, gli Enti potranno pagare le fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi mediante NSO.
A partire dal 1° ottobre 2019, la Fattura PA emessa dovrà obbligatoriamente riportare la tripletta di identificazione dell’ordine NSO, pena lo scarto della stessa.
Vediamo dove inserire questi dati in Gestione CRI:
La tripletta identificativa va inserita nel pannello Dati fatturazione elettronica, presente nella maschera di inserimento delle righe della Fattura PA.
Più precisamente:
Se la fattura non è emessa a fronte di un ordine NSO (es. ordine emesso prima del 1° ottobre 2019), occorre riportare nel campo, che a video è chiamato <IdDocumento> (2.1.2.2), il testo #NO# (cancelletto + NO + cancelletto, senza spazi).
Quante volte ti è capitato di dover controllare una fattura elettronica fornitore?
Verificare che tutte le voci fossero corrette e che gli importi “quadrassero” con quello stabilito.
A me personalmente, ogni volta, sale lo sconforto.
Quando mi trovo a dover fare queste verifiche, per capirci meglio sono costretto a stamparla.
Ma a questo punto, la situazione peggiora ulteriormente.
Lo sconforto si trasforma in isteria. 😡 Pagine e pagine di informazioni senza una logica apparente.
Mi ritrovo a scorrere più e più volte le stesse pagine per trovare l’informazione che mi serve.
Ironia della sorte, non la trovo mai nella stessa posizione!
Adesso Gestione CRI ha messo ordine a tutto questo.
Puoi stampare le tue Fatture elettroniche in un formato UMANO.
Tutte le informazioni organizzate in modo chiaro, semplice e sempre allo stesso posto.
Se ti interessa approfondire l’argomento o semplicemente sei curioso di provare questa funzionalità, nella guida trovi le istruzioni per utilizzarla al meglio (voce Gestione CRI – Prisma dal menù Strumenti >> Scarica guida paragrafo Fatture Elettroniche paragrafo Stampare una Fattura Elettronica di acquisto).