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Fatture del 2018 ricevute nel 2019

Magari l’avvicinarsi del 1° gennaio o altro, ma in questi giorni mi stanno venendo alla mente diverse domande sulla fatturazione elettronica.

Ho fatto delle ricerche per trovare le risposte e voglio condividerle con te.

Partiamo dalle domande:

  • Ma nel 2019 potrò ancora emettere fatture con data del 2018?
  • Cosa devo fare se ricevo una fattura cartacea con data del 2018 nel 2019?
  • Cosa devo fare se dovrò emettere una nota di credito nel 2019 riferita ad una fattura del 2018?
  • Cosa devo fare se ricevo una fattura cartacea datata 2019 nel 2019?

Per fortuna, l’Agenzia delle Entrate con una risposta sulle sue  FAQ, ha chiarito tutti i miei dubbi.

La risposta recita:

L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica.

In conclusione:

  • Ma nel 2019 potrò ancora emettere le fatture del 2018?
    Si, è possibile inviare in formato cartaceo nel 2019 fatture con data del 2018, a patto che le fatture abbiano una data del 2018 e che la data sia conforme alle regole (vedi articolo).
  • Cosa devo fare se ricevo una fattura cartacea datata 2018 nel 2019?
    Semplicemente registrarla in contabilità come abbiamo sempre fatto. Presta attenzione a selezionare l’esercizio 2018.
  • Cosa dovrò fare se nel 2019 dovrò emettere una nota di credito riferita ad una fattura del 2018?
    Dovrai emettere la nota di credito in formato elettronico anche se si riferisce ad una fattura con data del 2018.
  • Cosa devo fare se ricevo una fattura cartacea datata 2019 nel 2019?
    Rifiutarla e richiedere al fornitore di emetterla in formato elettronico.

Spero che questi chiarimenti siano serviti anche a te quanto sono serviti a me.

Quando devo emettere la fattura elettronica?

Prima di iniziare, vediamo OGGI cosa è previsto:

L’art. 21 comma 4 del Dpr 633/72 ci dice che il termine previsto per l’emissione della fattura è il giorno stesso di quando si effettua l’operazione.

Approfondiamo il significato delle parole si effettua l’operazione:

  • per la vendita di beni, l’operazione si intende effettuata quando questi vengono consegnati o spediti.
  • per l’erogazione dei servizi,  l’operazione si intende effettuata quando questi vengono pagati o resi.

Prendiamo come esempio il trasporto di un privato (erogazione di un servizio), dobbiamo emettere fattura quando questo ci viene pagato (se vuoi approfondire ulteriormente la norma, di lascio il link art. 21 comma 4 Dpr 633/72 attualmente in vigore)

 

Vediamo il DOMANI (gennaio 2019) cosa ci riserva 😉 :

Il 1° gennaio 2019 parte la fatturazione elettronica tra privati (B2B e B2C).

Il Governo ha previsto una moratoria che consente l’emissione della fattura elettronica in ritardo e senza sanzione. Regola valida se la fattura è trasmessa mediante lo SDI entro la liquidazione IVA relativa a quando è stata effettuata l’operazione oppure, con una sanzione ridotta al 20% se trasmessa con la liquidazione successiva.

Ricordati che la moratoria è valida fino al 30 settembre per chi esegue la liquidazione IVA mensile e fino al 30 giugno per chi esegue una liquidazione IVA trimestrale.

Cerco di semplificare il passaggio.

Se il tuo Comitato effettua la liquidazione IVA mensile e, il 5 gennaio ti pagano un servizio, potrai emettere la fattura entro il 15 febbraio senza sanzioni ed entro il 15 marzo con una sanzione ridotta al 20%.

 

Vediamo il DOPODOMANI (luglio 2019) cosa ci riserva 😉 :

Di seguito ti riporto le principali regole da tenere a mente:

Dal 1° luglio 2019 dobbiamo emettere la fattura elettronica entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Questa regola vale sia per le fatture elettroniche che per quelle cartacee (se vuoi approfondire ulteriormente la norma, ti lascio il link art. 21 comma 4 Dpr 633/72 modificato e valido dal 1° gennaio 2019).

Prendiamo come esempio sempre il nostro trasporto di un privato, il nostro cliente ci paga il 13 ottobre, abbiamo tempo fino al 23 ottobre per emettere la fattura.

La fattura deve riportare sempre la data in cui l’operazione è stata effettuata se diversa dall’emissione della fattura (se vuoi approfondire ulteriormente la norma, ti lascio il link art. 21 comma 2 lettera g-bis Dpr 633/72 modificato e valido dal 1° gennaio 2019).

La data di trasmissione allo SDI deve coincidere con la data di emissione della fattura.

 

Domande e risposte sulla Fatturazione Elettronica

In questi giorni ho ricevuto diverse domande sul modulo Fatture Elettroniche. Le ho raccolte tutte e voglio condividere con voi le risposte.

Il Codice Destinatario che ci avete comunicato è quello del Comitato?

Il Codice Destinatario identifica Gestione CRI. Quando riceviamo le fatture elettroniche, il sistema le riconosce e le mette a disposizione del tuo Comitato nel modulo Fatture Elettroniche.

Ma il Codice Destinatario lo devo per forza registrare presso l’Agenzia delle Entrate?

La registrazione del Codice Destinatario presso l’Agenzia delle Entrate non è obbligatoria, ma personalmente, lo CONSIGLIO VIVAMENTE!

Adesso ti spiego il motivo con alcuni scenari possibili:

  • Il Comitato non comunica al fornitore né il Codice Destinatario né la PEC. Il fornitore può emettere la fattura senza questi dati (ultime modifiche al tracciato). La fattura sarà comunque valida ma sarà depositata nel Cassetto Fiscale del Comitato. A questo punto, il Comitato dovrà collegarsi al proprio Cassetto Fiscale e scaricarsi la fattura. Successivamente dovrà caricarla manualmente nel modulo Fatture Elettroniche di Gestione CRI.
  • Il Comitato comunica il Codice Destinatario al fornitore ma lui inserisce invece la vs. PEC nella fattura. La fattura sarà inviata sulla PEC del Comitato. A questo punto il Comitato dovrà scaricarla per poi caricarla manualmente nel modulo Fatture Elettroniche di Gestione CRI.

Vediamo cosa succede se registriamo il Codice Destinatario presso l’Agenzia delle Entrate

  • Se il Comitato non comunica al fornitore né il Codice Destinatario né la PEC. Il fornitore emette la fattura senza questi dati. Il sistema SDI trova la vs. registrazione ed ignora i dati della spedizione presenti nella fattura ed utilizza quelli da voi indicati in fase di registrazione. A questo punto, il Comitato ricevete direttamente, nel modulo Fatture Elettroniche di Gestione CRI, la fattura elettronica.
  • Se il Comitato comunica il Codice Destinatario al fornitore ma lui inserisce la vs. PEC nella fattura. Il sistema SDI trova la vs. registrazione ed ignora i dati della spedizione presenti nella fattura ed utilizza quelli da voi indicati in fase di registrazione. A questo punto, il Comitato ricevete direttamente, nel modulo Fatture Elettroniche di Gestione CRI, la fattura elettronica.

Analizzando le ultime due situazioni, CONVIENE fare la registrazione!

Cosa devo fare per registrare il Codice Destinatario presso l’Agenzia delle Entrate?

Per poter fare questa operazione occorre essere un “intermediario” del Comitato ed avere gli accessi al portale Fatture e Corrispettivi. Il Presidente è la persona che può fare questo tipo di operazione.

Una volta fatto l’accesso, seguite le istruzioni presenti nell’articolo https://www.gestionecri.com/registrare-il-codice-destinatario-delle-fatture-elettroniche/

In alternativa, la registrazione la può fare, se autorizzato come “intermediario per il vs. comitato, anche il vs. Consulente contabile.

Non ho gli accessi di Fatture e Corrispettivi, cosa devo fare?

Se non avete gli accessi a Fatture Corrispettivi occorre andare all’Agenzia delle Entrate e richiedere l’accesso e l’abilitazione come “intermediario” del Comitato. Ricordati di portarti dietro i tuoi documenti e la delibera che attesta che sei il legale rappresentante del Comitato.

La nostra contabilità la registra il nostro Commercialista con un altro software, le fatture elettroniche devono essere ricevute da lui?

Anche se la contabilità e gestita dal tuo Commercialista con un altro software, tu puoi comunque inviare e ricevere le fatture elettroniche con il modulo Fatture Elettroniche di Gestione CRI e poi esportare i file, sia quelli ricevuti sia quelli inviati, per consegnarli al tuo Commercialista. Lui potrà importarli nel suo sistema. La maggior parte dei software utilizzati dai Commercialisti sono attrezzati per importare i file delle fatture elettroniche. Ti consiglio comunque di chiedere per conferma.

In questo modo avrai diversi vantaggi:

1. generare automaticamente ed inviare le fatture attive con Gestione CRI;

2. tenere sotto controllo le entrate;

3. ricevere le fatture passive in Gestione CRI monitorando i debiti ed i pagamenti;

4. esportare ed inviare i file delle fatture elettroniche al tuo Commercialista agevolandolo nella registrazione dei documenti.

Posso scaricare i file delle fatture elettroniche da Gestione CRI in modo che possano essere importate nel software del commercialista?

Se hai il modulo Fatture Elettroniche, puoi esportare i file, sia quelli ricevuti sia quelli inviati e consegnarli al tuo Commercialista che li importerà nel suo sistema.

Posso spedire le fatture elettroniche di vendita con Gestione CRI e ricevere quelle di acquisto dal mio Commercialista?

Sì, è possibile. Per poter inviare le fatture elettroniche con Gestione CRI devi avere il modulo Fatture Elettroniche.

Per ricevere le fatture di acquisto presso il tuo Commercialista, DEVI comunicare ai tuoi fornitori il Codice Destinatario del tuo Commercialista e non il nostro. Verifica solamente che il tuo Commercialista esegua la Conservazione sostitutiva a norma per le tue fatture di acquisto. Per quelle inviate con Gestione CRI ci pensiamo noi.

 

La Nota breve nelle Causali contabili

Se utilizzi Prisma, sarà successo anche a te di inserire diverse prime note simili, come per esempio Rimborsi spesa mensili, Pagamento stipendi, Versamento cassa, ecc… e solo dopo renderti conto che la nota breve era scritta a volte in maiuscolo ed altre in minuscolo.

Ti confesso che a me da parecchio fastidio, al punto che, quando me ne accorgo, le riapro una ad una per uniformarle.

Magari è solo una mia mania, ma avere la nota breve uniforme mi dà l’impressione che le scritture di prima nota siano più ordinate. 😉

Per migliorare questo aspetto, abbiamo aggiunto al modulo Causali contabili il nuovo campo Nota breve che, se compilato, viene riproposto in prima nota.

Ti faccio un esempio:

Ho una causale contabile denominata Rimborso spese dove nel campo Nota breve è stato inserito il testo Rimborso spese mese di

Adesso, ogni volta che registro un rimborso spese mensile, nella nota breve della prima nota, viene proposto in automatico il testo Rimborso spese mese di dove poi aggiungo solo il nome del mese.

In questo modo, sono più rapido nell’inserimento e ho la nota breve sempre scritta nello stesso modo.

Il mio è solo un esempio, ma la puoi utilizzare per svariate causali:

  • Stipendio di
  • Versamento cassa
  • Prelevamento per cassa
  • Telefono mese di
  • ecc…

La causale contabile è uno strumento molto potente e versatile, se configurato correttamente ti può aiutare ad inserire in modo corretto e veloce una scrittura di prima nota. Per questo motivo ho deciso di preparare altri articoli su questo argomento.

Man mano che li concludo, li pubblicherò sul blog.

Registrare il Codice Destinatario delle fatture elettroniche

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un’area dove è possibile registrare il proprio Codice Destinatario.

Registrando il tuo codice, lo SDI, indipendentemente da quello inserito nella fattura dal tuo fornitore, ti invierà il documento direttamente in Fatture Elettroniche di Gestione CRI.

In pratica, se il fornitore ha messo l’indirizzo PEC nella fattura, ma tu hai registrato il tuo Codice Destinatario, il documento ti arriverà in Gestione CRI.

Adesso ti spiego come fare:

  1. Collegati al sito Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate
  2. Effettua il login con le credenziali di Fatture e Corrispettivi.
    NOTA: se non sei in possesso delle credenziali, il Presidente deve fare richiesta, come intermediario del comitato, direttamente all’Agenzia delle Entrate.

  3. Selezionare la voce Incaricato, clicca su Ok.
  4. Selezionare dall’elenco Scegli per chi operare, la Partita IVA dell’incaricante e clicca su Ok.

  5. Verifica che il Codice fiscale e la Partita IVA siano corretti, metti la spunta su Accetto e clicca su Prosegui.

  6. Tra i servizi disponibili, trovi Fatturazione elettronica

  7. Clicca sulla voce Registrazione dell’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche

  8. Imposta la spunta su Codice Destinatario e digita il tuo codice destinatario DG0M2PE (ricorda che il terzo carattere è uno zero) e clicca su Conferma

  9. Metti la spunta su Accetta per proseguire e clicca su Procedi

Da questo momento, tutte le fatture ti arriveranno direttamente in Fatture Elettroniche di Gestione CRI.

Fattura elettronica alle persone fisiche (B2C)

Dal 1 gennaio 2019, oltre alla fatturazione elettronica tra Aziende private (B2B), sarà obbligatorio emettere le fatture per i beni e servizi alle persone fisiche in modalità elettronica (B2C).

La Legge di Bilancio 2018 stabilisce l’obbligatorietà dell’emissione della fattura elettronica in tutti i casi di cessione di beni o servizi nel nostro Paese tramite lo SDI (Sistema di Interscambio).

Di Fatture B2B te ne ho già parlato in un precedente post, e con buona probabilità, già oggi le stai ricevendo (es. le fatture per i carburanti); le Fatture B2C (Business To Consumer -> Consumatore finale) sono molto simili alle B2B anche se le regole da tenere a mente sono leggermente differenti.

Le principali differenze

Il provvedimento attuativo n. 89757/2018 del 30 aprile ci dice che il fornitore (nel nostro caso il tuo Comitato) DEVE emettere la fattura al consumatore privato (es. Mario Rossi) in due modalità:

  1. Inviandola allo SDI, mettendo nel campo Codice destinatario il codice 0000000 e il codice fiscale della persona fisica nel campo CodiceFiscale lasciando vuoto il campo IdFiscaleIVA. In questo, caso lo SDI, metterà la fattura nell’area riservata del cliente presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, una copia del documento, sarà disponibile anche nell’area riservata tuo Comitato anch’essa presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

    Ti potrebbe sembrare complicato ma non è così. Con Gestione CRI,
     dovrai semplicemente lasciare vuoto il campo Codice destinatario e compilare il Codice fiscale, entrambi presenti nell’anagrafica del cliente.
    In altre parole, per le persone fisiche, don dovrai fare nulla. Il codice fiscale l’hai già inserito al momento della codifica del cliente nel sistema. 😉

    Per l’inoltro, così come oggi già accade con le Fatture PA , cliccando sul tasto INVIA, il documento viene inoltrato allo SDI.

  2. Stampandola e consegnandola al cliente in formato analogico (copia cartacea) o formato digitale (documento PDF). Questa operazione ha il fine di non obbligare il cliente a recarsi presso l’Agenzia delle Entrate per scaricare la fattura elettronica.

    Nulla di più semplice. Con Gestione CRI, potrai con un click stampare la fattura cartacea e/o inviarla al cliente in formato PDF mediante email.

Per finire, questi documenti sono considerati documenti elettronici e, come tali, devono essere messi in conservazione sostitutiva secondo la normativa vigente. 

Anche in questo, Gestione CRI ti viene in aiuto, cliccando sul tasto CONSERVA, i documenti saranno messi automaticamente in conservazione sostitutiva.

Fatture B2B

Dal 1° luglio 2018 diventerà obbligatorio utilizzare la fatturazione elettronica per la vendita di benzina e gasolio per motori, praticamente il benzinaio ti dovrà farà una fattura elettronica che tu dovrai pagare con strumenti prettamente elettronici (carte di credito, bancomat, ecc..).

Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo si estenderà a tutte le fatture tra aziende. Questo significa che quando dovrai fare una fattura ad una azienda (es. per fatture un corso), dovrai farlo in formato elettronico, una modalità simile a quella che oggi usi per le ASL.

Per intenderci, il prossimo anno, anche la nostra fattura la riceverai in formato elettronico. Tutti saremo obbligati ad utilizzare la Fatturazione B2B (bi to bi -> Business to Business).

E’ come se non bastasse, le nuove fatture dovranno essere conservate nello stesso modo delle Fatture PA.

In queste ultime settimane stiamo valutando come Gestione CRI può darti una mano per semplificarti il lavoro anche con questa nuova incombenza.

Alla fine abbiamo pensato ad un nuovo modulo che ti consentirà di gestire le Fatture B2B.

Le fatture di acquisto le riceverai direttamente in Gestione CRI e le potrai trasformare automaticamente in una scrittura di prima nota.
Le tue fatture elettroniche le potrai creare ed inviare le nello stesso modo che fai oggi con le Fatture PA e, con un click le manderai in conservazione.

Nel classico stile Gestione CRI, semplice ed automatico. 😉